La denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» (Italia) è inserita dal 2009 nel registro delle denominazioni d’origine protette («DOP») e delle indicazioni geografiche protette («IGP»). La Balema è una società tedesca che fabbrica e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden (Germania). Sulle etichette apposte su tali prodotti, essa utilizza i termini «balsamico» e «deutscher balsamico».
Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, associazione di produttori di alimenti recanti la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)», ha chiesto alla Balema di cessare l’utilizzo del termine «balsamico».
In risposta, la Balema ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi per far accertare il proprio diritto di utilizzare tale termine per questi prodotti. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), attualmente investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia di stabilire se la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» conferita dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari riguardi unicamente tale denominazione globale, ossia «Aceto Balsamico di Modena», o si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico».
Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), attualmente investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia di stabilire se la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» conferita dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari riguardi unicamente tale denominazione globale, ossia «Aceto Balsamico di Modena», o si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico».
Con l’odierna sentenza, la Corte dichiara che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa.
La Corte sottolinea che la registrazione dell’IGP di cui trattasi e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» nel suo complesso, poiché è questa denominazione che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri.