Allevatore - Salute e Benessere Animale

La formazione degli allevatori in materia di salute e benessere animale è regolamentata a livello nazionale dal Decreto 6 settembre 2023 (modificato ed integrato dal Decreto 23 dicembre 2025).

Il Decreto prevede un obbligo formativo a carico di tutti gli operatori e dei soggetti che professionalmente si occupano di animali, attraverso la frequenza di corsi i cui programmi sono formulati sulla base della specie oggetto di attività. 

Per garantire la massima accessibilità ai corsi in tutto il territorio nazionale, questi vengono caricati e validati tramite la piattaforma PINFOA di IZSLER (https://pinfoa.izsler.it/), attraverso la quale è quindi possibile ricercare gli eventi formativi disponibili.

L’obbligo formativo deve essere assolto entro 24 mesi dall’avvio dell’attività per coloro che hanno avviato la propria attività successivamente al 31/12/24 ed entro il 31/12/2026 per gli operatori già attivi al 31/12/2024; successivamente, per gli operatori, saranno previsti corsi di aggiornamento da frequentare ogni 5 anni.

Dal punto di vista pratico, i corsi per gli allevatori avranno una durata di 18 ore (con possibilità di riduzione per gli allevamenti di piccole dimensioni, come specificato nell’allegato 1 del Decreto), e dovranno rispettare le tematiche previste in materia di Salute degli animali, Sistema di Identificazione e registrazione, Biosicurezza, altri aspetti gestionali, impiego del farmaco e flussi informativi e Benessere animale.
Per i rinnovi, invece, la durata prevista dei corsi sarà di 6 ore.

In particolare, la formazione degli allevatori sul benessere animale, che era già in precedenza regolamentata dalla normativa di settore europea ed italiana e prevista come obbligatoria per talune specie quali polli da carne e suini, è ora inclusa all’interno del percorso formativo previsto dal Decreto 6 settembre 2023 (e s.m.i.). Pertanto, il superamento di quest’ultimo è valido per l'adempimento degli oneri formativi previsti dalla normativa sul benessere animale in allevamento (D.lgs. 146/2001, relativo al  benessere degli animali in allevamento e che stabilisce in maniera generica l’obbligo per gli addetti agli animali di avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali; D.lgs. 181/2010, relativo alla protezione dei polli da carne e che stabilisce che i proprietari e i detentori devono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale e che i detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione; D.lgs. 122/2011, specifico per l’allevamento dei suini e che stabilisce l’obbligo, per il personale addetto agli animali, di avere seguito una formazione). I corsi di formazione dovranno mantenere gli stessi standard formativi già previsti in precedenza, fra cui la presenza di docenti di comprovata esperienza inseriti nell’elenco dei formatori pubblicato sul Portale Formazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, e la trattazione di temi quali l’abbattimento d’emergenza.

Si ricorda, infine, che se un operatore risulta registrato nel portale delle anagrafi zootecniche (Vetinfo) anche come trasportatore, ai sensi del DM 6 settembre 2023 (e s.m.i.) è sufficiente frequentare la formazione da 18 ore come operatore, non essendo dovuta quella da trasportatore.

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