Il Consiglio di Stato continua a delineare come elemento distintivo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto alla vendita con consumo immediato svolta dagli esercizi di vicinato e dai laboratori artigianali, unicamente il servizio assistito al tavolo.
Quel che più preoccupa è che, con la recente sentenza n. 8011/2019, neppure l’assenza della bilancia e, conseguentemente, dell’indicazione dei prezzi di vendita per unità di misura (che caratterizza l’attività dei laboratori artigianali e degli esercizi di vicinato alimentare) sono stati ritenuti indici dell’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione.
Si assiste dunque a un aperto contrasto tra chi – il Consiglio di Stato – continua inspiegabilmente ad allargare le maglie del consumo immediato, e chi – il Tar Lazio – avallando e valorizzando l’orientamento più volte espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, è più attento a ricordare che il consumo immediato svolto da esercizi di vicinato e artigiani alimentari rappresenta una mera modalità di fruizione di prodotti alimentari, necessariamente accessoria rispetto all’attività di vendita d’asporto o di laboratorio, che deve permanere prevalente rispetto al consumo in loco.