Seguono alcuni chiarimenti in relazione al nuovo DPMC dell’ 08 marzo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” per quanto riguarda l’attività dei Servizi in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, bisogna attenersi a quanto previsto dalla nota Ministeriale avente per oggetto: “Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare”, in particolare al punto 2 dell’Allegato che riporta l’elenco delle attività che non possono essere differite, per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere animale:
sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana;
controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);
controlli correlati a accertamenti in caso di malattie trasmesse da alimenti;
visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell’animale nonché acquisire informazioni sull’eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia;
ispezioni veterinarie ante e post mortem previste per le macellazioni, ivi incluse quelle speciali d’urgenza.
Ad ulteriore integrazione della nota sopra citata si precisa che altre attività da ritenersi non differibili, sono:
quelle finalizzate a garantire il flusso delle circolazioni di animali e merci in ambito nazionale, comunitario e paesi terzi;
attività di sorveglianza nei confronti della tubercolosi e brucellosi negli allevamenti bovini autorizzati alla produzione di latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale;
prelievi di campioni ai fini della sorveglianza delle TSE;
altre attività che ciascun direttore di servizio, nel rispetto delle indicazioni dei vigenti DPCM, può valutare come non derogabili ai fini della tutela della salute pubblica e per non creare ostacoli ingiustificati alle attività produttive.
A questo LINK il documento completo del 2 marzo 2020