Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020.
Tenuto conto che con i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020, il Governo ha deciso l’estensione a tutta l’Italia delle aree a contenimento rafforzato e che con il DPCM 11 marzo ha emanato ulteriori misure di contenimento e gestione, si rende necesssario precisare che alle attività veterinarie, produttive e zootecniche individuate come necessarie nella nota DGSAF prot. n. 5086/2020, si applica la deroga prevista all’articolo 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche, ossia:
“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi terriotri, salvo che per gi spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di sallute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Pertanto, tenuto conto che le limitazioni introdotte dai nuovdi DPCM 8 e 9 e 11 marzo c.a. non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salvo per i soggetti sottoposti a misure di quarantena o che siano risultati positivi al test per COVID-19, si precisa che le misure per la regolamentaizone delle attività veterinarie, produttive e zootecniche già esplicitate nella nota DGSAF prot. n. 5086/2020 si applicano all’intero territorio nazionale.
Si ritiene, altresì, opportuno precisare che, in virtù dell’estensione delle misure di restrizione a tutto il territorio nazionale, la prevista validazione da parte dei servizi veterinari per la movimentazione e tracciabilità dell personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre) degli automezzi e dei percorsi effettuati risullta essere superata dall’utilizzo del modello di autocerficazione previsto dal DPCM del 9 marzo, ferma restando la necessità di garantire la tracciabilità di animali e merci secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Si sottolinea che, vista l’attualle situazione epidemiologica europea, le attività di profilassi e controllo per la prevenzione della diffusione dell’influenza aviaria e della peste suina africana sono da ritenersi inderogabili.