Ristoranti e bar chiusi. Consentite le consegne a domicilio
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense (se in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prevedono l’asporto, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione, per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma –, del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Nel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali.
Alberghi, ristorazione consentita solo per i clienti che soggiornano
Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive come alberghi, residenze alberghiere, agriturismi e solo per i clienti che vi soggiornano.
Sospensione delle attività commerciali al dettaglio
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (VEDI ELENCO COMPLETO), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Supermercati chiusi nei giorni festivi, edicole aperte
Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.
Il divieto non si applica alle edicole che, quale parte delle filiera dell’informazione che in questo momento di emergenza deve continuare ad operare quale presidio essenziale del servizio pubblico, concorrono, attraverso la vendita dei quotidiani, alla necessaria funzione informativa quotidiana nei confronti della cittadinanza anche in relazione alla esigenza di massima diffusione delle informazioni in merito ai provvedimenti connessi all’emergenza Covid 19.
Mercati
Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.
Aree di servizio e di rifornimento carburante
Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
Pubbliche amministrazioni, bar/ristorazione interna per dipendenti presenti
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, possono disporre l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione presenti all’interno per consentire ai dipendenti e agli operatori che svolgono attività indifferibili di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro.
Gestione dei rifiuti – FINO ALLA CESSAZIONE DELL’EMERGENZA
Nelle case dove sono presenti persone risultate positive al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici dovranno essere messi in due o tre sacchi (uno dentro l’altro).
Nelle case dove non si sono persone positive al tampone – in isolamento o in quarantena obbligatoria – bisogna continuare a fare la raccolta differenziata con la raccomandazione di buttare eventuali mascherine, guanti, fazzoletti e qualsiasi dispositivo di protezione individuale, sempre nell’indifferenziata.
È vietato, senza eccezioni, bruciare materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.
Ultimo aggiornamento al 23 marzo 2020