Con Protocollo 28.08,2023 . 0844161U la Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti Anna Padovani, comunica che “A seguito dei focolai di Peste suina africana (PSA) che si sono verificati in due allevamenti di suini domestici da ingrasso situati in provincia di Pavia, in considerazione del fatto che in uno di questi il periodo in cui si sono verificati sintomi risale all’inizio del mese di agosto, e che in
questo periodo sono uscite dall’allevamento diverse partite suini destinate a macelli/stalle di sosta anche verso la nostra regione, si ritiene necessario adottare misure urgenti al fine di prevenire il diffondersi della malattia“.
Si dispone pertanto, sentito il SEER e IZSLER, che su tutto il territorio regionale le movimentazioni dei suini dagli allevamenti della Emilia-Romagna, sia da vita che da macello, possano avvenire solo a seguito dell’esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall’autorità competente locale che preveda:
- la visita clinica, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
- la verifica dell’andamento della mortalità, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta nelle 72 ore;
- il prelievo di milza, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da due soggetti morti di recente, possibilmente da non oltre 5 giorni. Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti da meno tempo possibile; tale prelievo dovrà essere effettuato nelle 72 ore precedenti il primo carico e ripetuto ogni 72 ore qualora vi siano suini deceduti dopo il precedente controllo;
- in presenza di soggetti disvitali, il prelievo di sangue in EDTA.
Tali misure decorrono dal 30 agosto pv e permarranno per almeno 15 giorni, periodo di monitoraggio della malattia, come previsto dall’Allegato II al Regolamento delegato (UE) 2020/687. Qualora, per motivi organizzativi, risultasse impossibile disporre dell’esito dei prelievi entro il 30 agosto, dovrà comunque essere effettuata la visita clinica, da ripetersi ogni 24 ore fino all’esito dei prelievi o alla fine del carico.
In ogni caso, a partire dal primo di settembre non sarà più possibile derogare alla movimentazione in assenza dell’esito dei prelievi.
Per l’intero territorio regionale, per tutti gli allevamenti di suini, dovrà essere inoltre inserito in BDN il blocco sanitario tipologia “condizionato” su tutte le uscite, (“validazione del Modello IV”) con inizio data blocco 30 agosto, riportando il n. di protocollo della presente nota.
“Nell’attuale contesto epidemiologico è fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell’intera filiera, finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA. In questo contesto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, in caso di animali inappetenti, poco vitali, in presenza di mortalità anche non elevata, l’operatore e/o il veterinario libero professionista devono dare immediata comunicazione, anche per le vie brevi, al servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio, con il quale sarà concordata l’effettuazione di un prelievo di sangue in EDTA da alcuni suini con i sintomi sopraevidenziati“.
In caso di andamento della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.
Si raccomanda infine il massimo rispetto della biosicurezza nell’intera filiera suinicola, con particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione degli automezzi di trasporto animali, di ritiro delle carcasse e dei mangimi, con l’utilizzo di disinfettanti efficaci nei confronti della PSA, evitando l’accesso dei conducenti dei mezzi alle aree di allevamento.
Negli impianti di macellazione devono essere verificate da parte del Servizio Veterinario AUSL le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di sosta, nonché quelle dello stabilimento.