Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il 9 giugno il decreto che definisce i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS):
- Regioni e delle Province autonome (istituiscono il Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito “SRPS”, assicurando l’approccio integrato One Health nella sua evoluzione “Planetary Health”, che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS, di cui fanno parte, in una logica di rete, i dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché gli altri enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali) e “sviluppano e consolidano le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-saluteclima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonché il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria”;
- Istituti zooprofilattici sperimentali (collaborano alla programmazione nazionale e regionale al fine di integrare la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, la valutazione dei risultati, la valutazione del rischio e gli interventi associati all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale);
- Istituto Superiore di Sanità (fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Istituto Superiore di Sanità, di concerto con il Ministero della salute, svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e supporto tecnico-scientifico del SNPS, al fine di contribuire allo sviluppo e all’armonizzazione dello stesso);
- Ministero della salute (garantisce il coordinamento delle strutture regionali del SNPS e l’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, avvalendosi, tra l’altro, della Commissione di coordinamento strategico istituita in seno alla Direzione generale della Prevenzione sanitaria).
Il decreto, su cui è stata acquisita l’Intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 giugno, dà seguito alla previsione normativa di cui all’art. 27 del DL 36/2022 che ha istituito il SNPS “allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”.
L’istituzione del SNPS fa parte degli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
Consulta