La Commissione europea ha adottato le prime restrizioni a determinati impieghi delle microplastiche, in una mini-riforma del REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) Regulation (EC) No 1907/2006.
Le misure riguardano le microparticelle di polimeri sintetici deliberatamente incluse in alcuni prodotti per assolvere varie funzioni. Con ampie deroghe e progressività giustificate dall’esigenza di ‘limitare i turbamenti’ nel mercato dei veleni.
Fertilizzanti, pesticidi e altre sostanze destinate all’utilizzo in agricoltura – oltre agli additivi alimentari – sono in parte coperti dalle nuove regole, tra varie deroghe e lunghi periodi transitori.
L’inquinamento da microplastiche è uno dei disastri ambientali e di salute pubblica più gravemente sottostimati.
Queste microparticelle, come si è visto: sono ubiquitarie nelle acque dolci e salate, i suoli agricoli e l’atmosfera; raggiungono gli esseri umani attraverso l’aria, l’acqua potabile e gli alimenti (es. organismi acquatici, frutta e verdura e altri cibi); fino a raggiungere e depositarsi nei tessuti umani (es. placenta, sangue, polmoni).
ECHA (European Chemicals Agency) ha pubblicato un fascicolo – su richiesta della Commissione, ai sensi del regolamento REACH, Allegato XV – che comprende:
- analisi dei rischi per l’ambiente associati all’uso intenzionale di microplastiche,
- proposta di gestione del rischio, la quale comprende il divieto d’uso di microplastiche in alcuni settori dai cui deriva il loro inevitabile rilascio nell’ambiente,
- valutazione d’impatto delle misure proposte, grazie alle quali si stima una riduzione dell’emissione nell’ambiente di 500.000 tonnellate di plastica, nei venti anni successivi all’introduzione del suddetto divieto.
Le restrizioni introdotte nella mini-riforma del regolamento REACH riguardano le ‘microparticelle di polimeri sintetici’.
REACH Regulation già esclude dal proprio campo di applicazione i prodotti già soggetti a normative di settore, con riguardo sia alle singole sostanze che alle loro miscele allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale. Sono perciò almeno in parte esclusi dall’ambito di applicazione della mini-riforma, fatti salvi i doveri d’informazione (v. supra, paragrafi 5.2,5.3):
- medicinali e medicinali veterinari
- prodotti fertilizzanti dell’UE
- alimenti e additivi alimentari
- dispositivi medico-diagnostici in vitro.