L’8 dicembre 2023, come si è visto, entrano in applicazione le nuove norme sull’etichettatura dei vini introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 (1,2).
I ‘marketing standards’ relativi ai vini sono attualmente definiti nel Common Market Organisation Regulation (EU) No 1308/2013 (CMO o OCM, Organizzazione Comune dei Mercati), oltre ai regolamenti delegati (EU) 2019/933, 2019/934.
L’etichettatura e presentazione dei vini, in assenza di normative di settore, è soggetta alle norme generali stabilite nel Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (FIR).
Dichiarazione nutrizionale e lista degli ingredienti seguono i criteri stabiliti nel FIR agli artt 30-35 nonché 18,20,21.1,22, Allegati VI-VIII, fatto salvo quanto stabilito in OCM, articoli 40,41,48 bis.
Le indicazioni obbligatorie che devono venire riportate in etichetta o presentate in forma elettronica sono:
i) designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (compreso, se del caso, il termine «dealcolizzato»/«parzialmente dealcolizzato»). A eccezione di quanto previsto in OCM, articolo 119.2, per taluni vini a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta,
ii) termini «denominazione di origine protetta» (DOP) o «indicazione geografica protetta» (IGP) e il relativo nome per i vini DOP/IGP,
iii) titolo alcolometrico volumico effettivo,
iv) indicazione della provenienza,
v) nome dell’imbottigliatore o, per alcune categorie di prodotti (4,5,6,7), il nome del produttore o del venditore, se pertinente,
vi) contenuto netto,
vii) tenore di zucchero in caso di categorie di vini spumanti (4,5,6,7),
viii) dichiarazione nutrizionale,
ix) elenco degli ingredienti,
x) termine minimo di conservazione per i prodotti vitivinicoli sottoposti a trattamento di dealcolizzazione.