A partire dal 14 maggio 2026, il nome del produttore o dell’operatore responsabile dovrà comparire in etichetta accanto all’indicazione geografica dei prodotti DOP e IGP. Lo prevede il Regolamento UE 2024/1143, attuato dal Ministero dell’Agricoltura con una circolare del 6 marzo 2026. La regola stabilisce che il nome debba essere nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, leggibile da un unico punto di vista; è ammesso anche il retro dell’etichetta, purché sia visibile almeno una volta insieme alla denominazione.
Per i prodotti realizzati da più soggetti, può essere indicato un solo produttore, di norma quello responsabile della fase che conferisce le caratteristiche essenziali al prodotto. L’indicazione del marchio commerciale non è sufficiente se non coincide con la ragione sociale del produttore. I prodotti già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno essere venduti fino ad esaurimento scorte anche senza il nuovo obbligo. La novità mira a rafforzare trasparenza e tracciabilità lungo la filiera dei prodotti certificati, agevolando i consumatori nell’identificazione dei produttori.

