“In conformità all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di seguito «il regolamento»), quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario occorre indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario o almeno indicarlo come diverso da quello dell’alimento” inizia così la comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Tale paragrafo, le cui modalità di applicazione sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, stabilisce che quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
– è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
– il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
La presente comunicazione della Commissione ha lo scopo di fornire agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali alcuni orientamenti sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Essa deve essere letta alla luce di altre disposizioni pertinenti del regolamento e del regolamento di esecuzione. In particolare i presenti orientamenti lasciano impregiudicato il divieto di fornire informazioni ingannevoli ai consumatori, sancito dall’articolo 7 del regolamento. La presente comunicazione chiarisce le disposizioni già contenute nella normativa applicabile. Essa non estende in alcun modo gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti.
Riportiamo, come esempio, un quesito importante e la relativa risposta presente nella comunicazione:
“Qualora i consumatori siano consapevoli che l’ingrediente primario di un alimento può essere reperito soltanto al di fuori dell’UE la sua origine dovrebbe essere indicata? Il regolamento non prevede alcuna deroga all’obbligo di indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza degli ingredienti primari quando tale paese o luogo non è lo stesso di quello dell’alimento. Pertanto, anche qualora l’ingrediente primario di un alimento possa essere reperito soltanto al di fuori dell’UE e l’indicazione dell’origine fornita riguardo all’alimento finale si riferisca all’UE (o ad uno o più Stati membri), conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario in questione deve essere riportata”.