A seguito dell’emergenza COVID 19, la valenza zootecnica di interesse per l’economia agricola del settore apistico è stata confermata sia nel DPCM del 11 marzo (che prevede all’articolo 1 comma 4: “rimangono garantite le attività nel settore zootecnico di trasformazione”), che nel DPCM del 22 marzo (che all’articolo 1, dispone che vengano mantenute le attività di cui all’allegato 1, tra cui quelle ricomprese nel codice ATECO 01 che ricomprende al sottocodice ATECO 01.49.30 l’attività di apicoltura e produzione di miele e cera d’api).
Il Ministero della Salute si è espresso sottolineando che gli apicoltori si possono spostare utilizzando il modulo di autodichiarazione riportando la dicitura per “comprovate esigenze lavorative” ed allegando copia dell’estratto dell’anagrafe apistica nazionale che comprova la loro attività.
Sulla base di tali premesse, sentito l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, si ritiene che il recupero degli sciami da parte degli apicoltori, rientri tra le attività zootecniche necessarie per il governo degli apiari, nonché tra gli interventi indifferibili, necessari e urgenti di sanità pubblica, laddove la sciamatura costituisce eventuale pericolo per le persone.
Pertanto, gli apicoltori, in caso siano chiamati ad effettuare tale attività oppure debbano recuperare un proprio sciame si potranno spostare utilizzando il modulo di autodichiarazione, unitamente alla suddetta copia, nel quale devono essere indicate a seconda dei casi, le seguenti diciture:
• per “comprovate esigenze lavorative”
• per “assoluta urgenza” o “situazione di necessità”, allorquando lo spostamento dell’apicoltore avvenga su richiesta degli Enti /Autorità o segnalazione diretta da parte di singoli cittadini, specificando anche l’Ente/Autorità o cittadino che ha effettuato la segnalazione.
DOCUMENTO: “Sciamatura delle api. Nota esplicativa”