Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6677/2021, ha ribadito il principio del preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e surgelato, posto in vendita nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata, al fine di distinguerlo correttamente dal pane fresco, così come sancito lo scorso anno dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8197/2020 e con la successiva Sentenza n. 14712/2020.
Il Consiglio di Stato ha confermato in grado d’appello il rigetto del Ricorso, promosso in primo grado dinanzi al TAR della Puglia da parte di una Società concessionaria avverso un Provvedimento della competente ASL di Lecce, con sanzioni ad un Supermarket affiliato per accertata commercializzazione senza confezione né etichetta di pane precotto, surgelato o meno, in violazione delle norme nazionali di cui al combinato disposto tra l’art. 14 comma 4 Legge n. 580/1967 e ss. (Lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) e l’art. 1 DPR n. 502/1998 e ss. (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane).
La nuova pronunzia del Consiglio di Stato, nel ritenere inammissibile ed infondato il Ricorso di primo grado ha ribadito in toto l’impugnata Sentenza del Tar Puglia, chiarendo contestualmente che all’interno dei Supermercati il pane precotto deve essere obbligatoriamente venduto alla clientela già preconfezionato ed etichettato, dal momento che nemmeno può essere consentita ai consumatori nella GDO l’eventuale manipolazione di tali prodotti prima di imbustarli, ancorché tramite appositi recipienti ed imballaggi all’uopo disponibili unitamente a bilance ad hoc per la pesatura ed il prezzo, prassi aziendale ritenuta illegittima dai giudici amministrativi nel caso specifico del Punto vendita della Società appellante, poiché in contrasto con le vigenti norme in tema di igiene e sicurezza alimentare.