Sono obbligati a dichiarare l’origine della frutta e della verdura coloro che operano a “valle” degli agricoltori e che sono iscritti nella Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli (BDNOO).
Al BDNOO devono essere iscritti anche i dettaglianti e gli operatori agricoli che superano i 60.000 euro annui. In pratica la responsabilità primaria della dichiarazione di origine della frutta e la verdura ricade sugli operatori che trattano grosse quantità. A cascata sono coinvolti i piccoli dettaglianti che sulla base delle informazioni loro fornite dai “grossisti” scrivono su un cartoncino l’origine; non sempre però è molto agevole sapere se hanno scritto il vero. Indicazioni certe si trovano nei supermercati che fanno parte di catene organizzate iscritte al BDNOO.
Non deve essere indicata l’origine della frutta e della verdura nei seguenti casi:
- prodotti destinati ad essere trasformati industrialmente o in mangimi
- quelli che il produttore vende nella propria azienda direttamente ai cittadini
- quelli ceduti direttamente dai produttori ai cittadini nei mercati (farm market)
- quelli tagliati e puliti al momento della vendita
- i germogli commestibili.
In pratica quindi i luoghi di vendita della grande distribuzione e i fruttivendoli specializzati hanno l’obbligo di indicare l’origine della frutta e la verdura.
Non c’è un obbligo quando il venditore è lo stesso produttore sia nell’interno dell’azienda sia nei mercati in cui opera. In questi ultimi casi il consumatore deve fidarsi del rivenditore che, almeno in teoria, è interessato a vendere soltanto i suoi prodotti.
C’è però un’altra norma che consente ai produttori di vendere anche frutta e verdura di origine diversa dalla propria e anche in questo caso vale il rapporto di fiducia tra venditore e acquirente.