A seguito di numerose segnalazioni pervenute, SIMeVeP e Eurofishmarket Srl hanno chiesto un chiarimento al Ministero della Salute sulla corretta interpretazione dell’allegato III, sezione VIII, capitolo III, del Regolamento (CE) n. 853/2004, così come modificato dal Reg. (UE) 1276/2011, in merito alla validità dell’autocertificazione prodotta dagli allevatori norvegesi sulla sicurezza del loro salmone allevato rispetto al parassita Anisakis e che dunque consente il non congelamento del prodotto (a – 20 °C, per almeno 24 ore, oppure a – 35 °C, per almeno 15 ore, previsto dal suddetto Regolamento per i pesci pinnati o molluschi cefalopodi destinati ad essere consumati crudi o comunque non completamente cotti) come previsto dalla normativa e confermato dall’Autorità Norvegese per la Sicurezza Alimentare (NFSA).
La deroga in questione deriva infatti dagli studi effettuati dagli enti di ricerca di riferimento per il Governo norvegese e dal conseguente parere EFSA del 2010 e dunque dal Regolamento UE 1276 del 2011 che ha modificato l’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004.