I claim ‘senza glutine’ e ‘senza lattosio’ vennero a suo tempo escluse dal campo di applicazione del regolamento su Nutrition & Health Claims (NHC, reg. UE 1924/26 e successive modifiche). I prodotti senza glutine e senza lattosio sono stati poi successivamente esclusi dalla disciplina specifica dei PARNUTS (Foods for Particular Nutrition Use), per ricadere nella disciplina generale degli alimenti di uso corrente.
Queste informazioni sono perciò soggette alle pratiche leali d’informazione definite nel Food Information Regulation (reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36). Con particolare riguardo al divieto di attribuire a un prodotto caratteristiche invece comuni alla categoria di riferimento. Come tuttora si osserva in prodotti naturalmente privi di glutine e privi di corrispondenti versioni ‘con glutine’, il tè sopra a tutti.
Le sole diciture sull’assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti – e le relative condizioni d’impiego – sono quelle stabilite in Allegato al reg. UE 828/2014 (art. 3.1):
– ‘senza glutine (…) solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg’,
– ‘con contenuto di glutine molto basso (…) solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.’