Pubblicato il 15 gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale il decreto 4 novembre 2019 che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.
Questi gli alimenti ammessi e i limiti massimi previsti dal decreto:
Semi di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg
Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg
Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg
Ai fini dell’applicazione del decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze.
L’applicazione della norma è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce le procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.