L’articolo 27 del regolamento “additivi” stabilisce che gli Stati membri (SM) provvedano al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi.
Lo stesso obbligo è previsto nel regolamento “aromi” ove l’articolo 20 dispone che gli SM stabiliscsano sistemi di monitoraggio del consumo e dell’uso degli aromi.
Entrambe le disposizioni fanno dunque carico alle autorità competenti di organizzare i controlli ufficiali in base a quanto previsto dal regolamento CE n. 882/2004, quest’ultima è stata abrogata dal regomaneto UE n. 625/2017 che fissa, fra l’altro, le norme generali in materia di controlli ufficiali ribadendo in continuità con la normativa vigente il principio per cui tali controlli siano effettuati regolarmente su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata (cfr. articolo 9 del regolamento UE 625/2017).
A seguito del riesame dei dati ottenuti con il Piano nazionale “additivi alimentari 2015-2018/19 il presente piano pone particolare attenzione ai seguenti punti:
additivi alimentari, contenenti alluminio
sostanze indesiderabili naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti per le quali sono state fissate delle limitazioni
sostanze indesiderabili che si formano nei processi di produzione degi aromi di fumo (IPA benzo(a)pirene e benzo(a)antracene)
Piano Nazionale riguardante il controllo ufficiale degli ADDITIVI e degli ARAOMI ALIMENTARI, ivi compresi gli AROMI DI FUMO, sia come materia prima che negli alimenti, nonché il controllo delle sostanze di cui all’allegato III del Regolamento CE 1334/2008