Le Direzioni generali della sanità animale e dei farmaci veterinari e per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute hanno diramato una nota che sostituisce quanto contenuto nelle precedenti note DGSAF in considerazione del perdurare dell’emergenza Covid-19 sul territorio nazionale. Le indicazioni relative agli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare sono prorogate fino al 20 maggio p.v.
Sul documento si legge: “Nella gestione della grave situazione di crisi in Italia e nell’intera Europa, tenuto conto anche del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 466/2020 del 30 marzo 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0466&qid=1585746040239&from=IT), relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19), la Commissione europea ha stabilito, per almeno due mesi, regole straordinarie per facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla pandemia Covid-19.
I Servizi Veterinari e i Servizi IAN sono parte integrante del Sistema sanitario nazionale, rivestono un ruolo di supporto rilevante nell’attuale situazione emergenziale. Svolgono, infatti, attività essenziali di controllo e vigilanza per garantire che nonostante le difficoltà legate all’epidemia, sia assicurato il rispetto rigoroso dei requisiti di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali a tutela della salute pubblica.
Il Ministero della Salute, in continuità con le precedenti disposizioni, ha individuato le attività indifferibili, che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale per motivi di rischio sanitario e/o per elevato impatto economico, e quelle che le Regioni e Province Autonome sulla base di una specifica valutazione del contesto e rischio sanitario sul proprio territorio, possono rimodulare e/o differire per ulteriori 30 giorni.
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