Circolare ai Servizi Veterinari: l’Allegato II sui requisiti strutturali dei macelli si applicherà dall’8 dicembre 2019. Gli OSA saranno sanzionabili..
La configurazione e la costruzione dei macelli europei nonché la relativa attrezzatura devono essere conformi alle disposizioni dell’Allegato II del Regolamento 1099/2009 sulla protezione degli animali all’abbattimento.Tuttavia, lo stesso Regolamento ha consentito – all’articolo 14- l’adozione di alcune deroghe per le strutture già attive alla data del 1 gennaio 2013.
Al riguardo il Ministero della Salute ha diffuso una circolare di chiarimenti ai Servizi Veterinari. L’Allegato II- ha chiarito la nota – si applica ai soli impianti di macellazione riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004. E’ invece esclusa l’applicazione alle macellazioni di animali effettuate al di fuori del macello dal loro proprietario o da altra persona sotto la responsabilità del proprietario ai fini di consumo domestico privato. E’ esclusa anche l’applicazione per la fornitura di piccoli quantitativi di carni dal produttore al consumatore finale.