Con il perdurare dell’emergenza Covid-19 sul territorio nazionale, pubblichiamo l’ultimo documento del Ministero della Salute inerente la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare, predisposto dalle Direzioni generali della sanità animale e dei farmaci veterinari e per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, che sostituisce quanto contenuto nelle precedenti note DGSAF prot. n. 5086, 6249 e 6579 rispettivamente del 2, 12 e 18 marzo 2020 anche alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione n. 2020/466 del 30 marzo u.s.
DGISAN SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Attività che non possono essere differite
Premesso che deve essere comunque garantito il controllo ufficiale sulle filiere di produzione di alimenti che sono attive, si precisa che sono da considerarsi inderogabili e non differibili le seguenti attività svolte dalle Autorità competenti:
– ’attività ispettiva presso gli stabilimenti di macellazione;
– ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza;
– attività di controllo ufficiale (C.U.) correlate alla gestione del sistema di allerta di alimenti e mangimi (RASFF);
– attività di C.U. a seguito di casi o sospetti di malattia trasmessa da alimenti;
– attività di C.U. finalizzate al mantenimento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;
– attività di C.U. e la certificazione in stabilimenti abilitati all’esportazione di alimenti in relazione alle esigenze degli accordi internazionali vigenti;
– attività di C.U. a seguito di segnalazione.
Attività che possono essere rimodulate
La programmazione delle attività di controllo ufficiale diverse da quelle del paragrafo precedente rimane basata sul rischio per assegnare la priorità dei controlli.
Le Regioni, tenuto conto delle disposizioni adottate a livello nazionale per contrastare l’emergenza (DPCM, ordinanze, ecc.) e valutata la situazione sul proprio territorio, individuano le modalità di controllo più opportune e rimodulano le relative frequenze.
DOCUMENTO COMPLETO