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25 Maggio 2019 / Published in Diritto e Informazione, NOTIZIE, Spreco Alimentare

Diritto & Informazione di A&S [10]

X^ puntata

La legge Gadda n. 166/2016


La legge Gadda n. 166/2016 si inserisce in un contesto internazionale nel quale la riduzione dello spreco degli alimenti è finalmente un obiettivo sia a livello europeo (dimezzare entro il 2025 lo spreco alimentare ed entro il 2030 i rifiuti alimentari a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori) sia a livello mondiale, secondo l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3 dell’ONU.

In Italia, nel 2003 la legge del Buon Samaritano aveva equiparato al consumatore finale le Onlus, che effettuano, a fini di beneficenza, la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.

Ci sono stati degli interventi legislativi che hanno regolamentato il complesso processo delle donazioni, lasciando però ampio spazio alle interpretazioni.

Il testo normativo della legge Gadda fa chiarezza, in parte, sulla questione dello spreco alimentare, prevede:

  • Un quadro regolamentare omogeneo in materia igienico-sanitaria;
  • Procedure standardizzate;
  • Semplificazione burocratica e fiscale;
  • Incentivi per i soggetti donatori, garantendo ad attività commerciali e produttive uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale alla quantità di cibo donato;
  • Allargamento della platea dei possibili soggetti, pubblici e privati, autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e delle categorie dei prodotti che possono essere ceduti gratuitamente agli indigenti (ivi compreso il cibo confiscato da attività criminali o frutto di pesca e caccia illegali).

La finalità della legge, definita all’art. 1, è di ridurre gli sprechi in tutte le fasi della filiera di produzione alimentare, incentivando e favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, si vuole provare a raggiungere l’obiettivo della riduzione dei rifiuti per uno sviluppo sostenibile, supportando le attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni.

All’art. 2 c’è la definizione di spreco alimentare come: l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere smaltiti.

La legge risulta dare particolare importanza alla donazione degli alimenti in linea con le politiche europee, riferendosi alle azioni e agli obiettivi definiti dai principi operazionali dell’economia circolare. Nell’art. 3, Capo II, si afferma che gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le proprie eccedenze a soggetti donatori.

I soggetti donatori hanno l’obbligo di destinare gli alimenti ricevuti, in primo luogo agli indigenti ed ai più bisognosi, tenendo conto del vincolo della data di scadenza, per alimenti molto deperibili o del termine oltre il quale essi sono considerati a rischio, o, ancora, del termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro…) del cibo, inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione, mantiene le sue proprietà specifiche.

La cessione per donazioni a titolo gratuito è consentita dunque anche oltre il termine minimo di conservazione, purchè siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario, le idonee condizioni di conservazione, in linea con le norme europee e nazionali di igiene e sicurezza alimentare.

Ancora, le aziende cedenti possono consegnare direttamente alle Onlus il cibo, mentre in precedenza dovevano essere le Onlus a ritirare i prodotti; anche alimenti con errori di etichettatura, difetti nell’imballaggio o con imperfezioni estetiche, ma che risultano comunque ben conservati e adatti al consumo umano, possono essere donati a titolo gratuito agli enti caritatevoli.

La legge prevede attività di promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari.

Invece, resta ancora da risolvere per es. il recupero del cibo cotto che richiede il possesso di attrezzature specifiche come gli abbattitori termici.

Occorre rafforzare un sistema integrato incentrato sulla sostenibilità e portare avanti misure innovative, l’art. 11 prevede il rifinanziamento con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e l’istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze.

Tale fondo è destinato ad incentivare attività di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del loro confezionamento, alla promozione di azioni volte a ridurre la produzioni di rifiuti alimentari.

In conclusione, la legge accorpa e semplifica le varie normative che prima regolavano questa materia, normative anche complesse come quelle fiscali o sulla sicurezza alimentare.

L’obiettivo è di facilitare le donazioni evitando evasione o forme di mercato nero.

La Legge di Bilancio 2018 estende il raggio di azione della Legge 166/2016, nota anche come “Legge Gadda” o “Legge antisprechi”, ampliando il paniere di prodotti donabili, estendendo le relative agevolazioni fiscali e semplificando alcune procedure.

Come indicato all’articolo 1, comma 208, la Legge di Bilancio 2018 estende e meglio identifica il paniere di medicinali, prodotti farmaceutici ed altri articoli di medicazione donabili si potranno donare i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l’idoneità all’utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possano però garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l’efficacia dei medesimi medicinali.

Si allarga inoltre la platea dei donatori, includendo le farmacie, le parafarmacie, i grossisti, le aziende titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci, i loro concessionari e distributori.

La legge di bilancio allarga il paniere dei prodotti donabili ai prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

Vengono inoltre rese più chiare ed omogenee le regole fiscali. La donazione non si considera “cessione” ai fini fiscali e dunque non genera ricavi, consentendo, quindi all’impresa di dedurre tutti i costi ai fini Iva, le operazioni sono equiparate a quelle di distruzione dei beni: nessuna imposta sulle merci in uscita, mentre è riconosciuta la detrazione dell’Iva assolta a monte.

Per quanto riguarda la semplificazione delle procedure per chi decide di donare, se la cessione gratuita, considerata nel suo insieme, è di valore inferiore a 15 mila euro o si tratta di eccedenze alimentari facilmente deperibili, può essere certificata solo con documento di trasporto o titolo equipollente. Negli altri casi è richiesta invece una comunicazione riepilogativa da inviare per via telematica dal donatore all’amministrazione finanziaria entro il quinto giorno del mese successivo. L’ente beneficiario deve rilasciare la propria dichiarazione attestante l’impegno ad usare i beni in conformità alle finalità istituzionali.


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