In considerazione delle richieste pervenute delle Associazioni di categoria relativamente alla possibilità di rideterminare la durabilità dei prodotti alimentari compresi i prodotti congelati e surgelati, alla modalità di etichettatura dei suddetti prodotti e alla possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione si rapppresenta quando segue APRI IL DOCUMENTO.
In riferimento alla nota prot. N. 0012957 – P – 09/04/2020, si precisa quanto segue:
1. relativamente alla deroga per il congelamento di carni fresche invendute, introdotte e/o prodotte entro il 15 marzo 2020, si precisa che tale deroga è riferita anche a carni che, a seguito di ordinativi/contratti antecedenti il 15 marzo, sono già state spedite da Paesi terzi verso l’Italia e sono ancora in viaggio;
2. per quanto riguarda la rideterminazione della shelf life* questa possibilità è applicabile solo alle merci immesse sul mercato ma non a livello della vendita al dettaglio.
DOCUMENTO: “Rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari”
*Il termine shelf-life significa “vita di scaffale” e si utilizza per dichiarare la vita commerciale del prodotto, quindi il tempo che trascorre tra la produzione e il consumo dell’alimento senza che ci siano rischi per la salute del consumatore nel caso della data di scadenza o senza alterazione delle caratteristiche organolettiche nel caso del TMC (termine minimo di conservazione).