VIII^ puntata:
Gli organismi ottenuti tramite MUTAGENESI sono di fatto OGM
I giudici europei, con sentenza nella causa C-528/16, smentendo il parere dell’avvocato generale della Corte stessa, hanno deciso che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi (la modifica cioè del Dna di un organismo vivente senza l’introduzione di materiale genetico proveniente da un’altra specie) sono di fatto Ogm e quindi ricadono nella relativa normativa.
Per i giudici europei dunque sono soggetti alla normativa europea sugli Organismi geneticamente modificati tutti quegli organismi che sono frutto di processi o tecniche non ‘naturali’. In questo senso le New breeding techniques non possono essere considerate esenti dalla normativa Ogm.
A chiedere l’intervento degli eurotogati sono stati i giudici francesi chiamati a dirimere una vertenza sollevata dalla Confédération paysanne (sindacato agricolo transalpino) e da altre otto associazioni. Questi soggetti avevano adito al Consiglio di Stato francese ricorrendo contro la normativa nazionale che esenta gli organismi ottenuti mediante mutagenesi dagli obblighi imposti dalla direttiva sugli Organismi geneticamente modificati.
La Confédération paysanne e le altre associazioni invocano il fatto che le tecniche di mutagenesi sono cambiate col tempo. Prima dell’adozione della direttiva sugli Ogm, si utilizzavano solo metodi di mutagenesi tradizionali o casuali applicati ‘in vivo’ su piante intere. Il progresso tecnico ha poi portato all’emergere di tecniche di mutagenesi ‘in vitro’ che consentono di procedere a mutazioni mirate al fine di ottenere un organismo resistente a taluni erbicidi. Ebbene, per i ricorrenti, l’utilizzo di varietà di sementi rese resistenti a un erbicida comporta un rischio di danni importanti per l’ambiente così come per la salute umana e animale alla stessa stregua degli OGM ottenuti attraverso transgenesi. È in tale contesto che il Conseil d’État ha invitato la Corte di giustizia a stabilire, in sostanza, se gli organismi ottenuti mediante mutagenesi siano OGM e se siano soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM.
Una attenta lettura della sentenza della Corte di Giustizia Europea pone in evidenza che “dalla direttiva sugli Ogm emerge che quest’ultima non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi, ossia quelle che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza”. Questo per evitare che varietà di piante oggi coltivate da anni, come il grano Creso (ottenuta tramite mutagenesi indotta da una irradiazione combinata di neutroni e raggi gamma) ricadessero nella normativa sugli Ogm.
Riguardo alle New breeding techniques, la Corte sottolinea come “i rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche di mutagenesi potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di Ogm tramite transgenesi”, e che “la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo nell’organismo (transgenesi) e in quanto tali nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate a un ritmo e in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi”. Così i Giudici Europei si limitano a spiegare i motivi di questa equiparazione, a differenza, invece, di quanto deciso negli Stati Uniti.
Tenuto conto di tali rischi comuni, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva sugli OGM gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo di tale direttiva consistente nell’evitare gli effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente e violerebbe il principio di precauzione che la direttiva mira ad attuare. Per questo motivo i giudici, rifacendosi al principio di precauzione, ritengono che “la direttiva sugli Ogm si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione”.
In conclusione, la Corte ritiene che la nozione di “varietà geneticamente modificata” debba essere intesa nel senso che essa fa riferimento alla nozione di “OGM” contenuta nella direttiva sugli OGM, cosicché le varietà ottenute mediante mutagenesi che rientrano in tale direttiva devono soddisfare la condizione suindicata. Invece, le varietà ottenute per mezzo di tecniche di mutagenesi utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza sono esentate da tali obblighi.
Non da ultimo è importante sottolineare che con il rinvio pregiudiziale i giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, hanno la possibilità di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale, spetta infatti al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte e tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Se da un lato i giudici ritengono di aver salvaguardato “la salute umana e l’ambiente in quanto la direttiva che regola gli Ogm prevede infatti che questi organismi siano autorizzati dopo una valutazione dei rischi che possono rappresentare per la salute umana e l’ambiente e li sottopone a requisiti di tracciabilità, di etichettatura e di monitoraggio” , dall’altro hanno di fatto messo la parola fine al miglioramento genetico attraverso tecniche come il genome editing.