Nel nostro Paese la protezione degli animali in allevamento è sancita dal d.lgs 146 del 2001 in attuazione della Direttiva 98/58/CE.
Tuttavia, già dal 1985, la legge n. 623 aveva ratificato le Convenzioni europee di Strasburgo sulla protezione degli animali negli allevamenti e al macello adottate rispettivamente nel 1976 e nel 1979. Tale legge aveva dunque già stabilito, da un punto di vista normativo, i principi fondamentali per la protezione degli animali allevati.
Il bagaglio normativo nazionale ha consentito di compiere un importante passo in avanti eticoculturale, poiché è stato riconosciuto l’obbligo di fornire agli animali allevati per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, ricoveri , cure ed alimentazione adeguate ai propri fabbisogni fisiologici ed etologici, nonché libertà di movimento, illuminazione, temperatura e tasso di umidità consoni all’animale.
In aggiunta a quanto previsto dal legislatore europeo, con il d.lgs 146 l’Italia ha previsto anche prescrizioni specifiche per la protezione degli animali allevati per il solo valore della pelliccia, ai quali devono essere garantiti spazi precisi per l’allevamento e lo svezzamento e la possibilità di essere allevati a terra in recinti dotati di arricchimenti che rendano l’ambiente idoneo alle loro necessità.
Per la protezione dei conigli da carne, invece, il Ministero della salute ha emanato delle Linee guida nazionali in materia di protezione di conigli allevati per la produzione di carne che, anche se di applicazione volontaria, sono utili a tutti gli operatori del settore.
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