E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 98/30 del 31 marzo 2020 il Regolamento di Esecuzione 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a “misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)”.
Il presente regolamento stabilisce misure temporanee necessarie per contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.
Gli Stati membri che desiderano applicare le misure temporanee stabilite dal presente regolamento informano la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.
In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati.
I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale presenti all’autorità competente una dichiarazione che attesti che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile. Nell’effettuare tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali, l’autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:
a) nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea;
b) nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (30 maro 2020). Esso si applica fino al 1° giugno 2020.