Il regolamento (CE) n. 1107/20091 armonizza l’autorizzazione delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Nondimeno, gli Stati membri possono adottare misure cautelari unilaterali qualora abbiano precedentemente espresso alla Commissione preoccupazioni in merito a una sostanza attiva e quest’ultima non adotti misure cautelari proprie.
La Francia ha formalmente inviato una comunicazione alla Commissione nelle forme previste dalla direttiva (UE) 2015/15352 senza tuttavia invocare esplicitamente la clausola di salvaguardia di cui al regolamento n. 1107/2009.
La Commissione ha risposto che condivideva le preoccupazioni espresse dalla Francia, in tale comunicazione, su talune sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e ha precisato che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) aveva pubblicato conclusioni relative a tre delle sostanze oggetto del progetto di decreto notificato, inducendola così a valutare la necessità di adottare ulteriori restrizioni. A causa dei rischi che il clothianidin, il tiamethoxam e l’imidacloprid comportano per le api, la Commissione ne aveva già limitato l’uso mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/20133 del 24 maggio 2013, sebbene alcuni utilizzi sul campo restavano possibili.
Il 29 maggio 2018, tre regolamenti di esecuzione della Commissione hanno vietato l’utilizzo dell’imidacloprid, del clothianidin e del tiamethoxam a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono all’interno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo. Il 30 luglio 2018 il Primo ministro (Francia) ha adottato un decreto che vieta l’acetamiprid, la clothianidin, l’imidacloprid, il thiacloprid e il tiamethoxam. L’Union des industries de la protection des plantes ha presentato presso il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di detto decreto, in quanto incompatibile con il regolamento n. 1107/2009.
Il Consiglio di Stato ritiene che la legittimità del decreto dipenda dalla questione se la Francia disponesse, in forza del regolamento n. 1107/2009, della facoltà di adottare tale decreto quale misura di emergenza, dopo aver proceduto ad una comunicazione fondata sulla direttiva 2015/1535 sulle notifiche e allorché la Commissione aveva adottato una serie di misure relative all’utilizzo di alcuni dei neonicotinoidi. Esso chiede quindi alla Corte di giustizia se la direttiva 2015/1535 e il regolamento n. 1107/2009 debbano essere interpretati nel senso che la comunicazione di una misura nazionale che vieti l’uso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento debba essere considerata come un’informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza, ai sensi del regolamento di armonizzazione.
Essa ne deduce che la comunicazione di una misura nazionale che vieti l’uso di determinate sostanze attive rientranti nel regolamento n. 1107/2009 deve essere considerata un’informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza qualora tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente e, dall’altro, che tale rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente senza l’adozione, con urgenza, delle misure adottate dallo Stato membro interessato, e che la Commissione abbia omesso di chiedere a tale Stato membro se detta comunicazione dovesse essere considerata un’informazione ufficiale ai sensi del regolamento.
Sulla questione se i regolamenti di esecuzione possano essere considerati misure adottate dalla Commissione in risposta alla comunicazione effettuata dalla Francia, la Corte rammenta che il legislatore dell’Unione ha così istituito una procedura d’urgenza specifica che è strettamente connessa alle procedure d’urgenza previste dal regolamento n. 1107/2009. Orbene, i regolamenti di esecuzione sono stati adottati non sulla base di tali procedure d’urgenza del regolamento n. 1107/2009, bensì sulla base di altre disposizioni di tale regolamento. La Corte sancisce quindi che tali regolamenti di esecuzione non possono essere considerati come misure adottate dalla Commissione in risposta alla comunicazione della Francia.