Una legge regionale della Regione delle Fiandre (Belgio) del 7 luglio 2017, recante modifica della legge relativa alla protezione e al benessere degli animali, per quanto riguarda i metodi autorizzati per la macellazione degli animali, ha l’effetto di vietare la macellazione senza previo stordimento, anche per le macellazioni prescritte da un rito religioso. Nell’ambito della macellazione rituale, tale legge regionale prevede l’utilizzo di uno stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale. Tale testo è stato in particolare contestato da diverse associazioni ebraiche e musulmane, che ne chiedono l’annullamento totale o parziale. A loro avviso, non consentendo ai credenti ebraici e musulmani di procurarsi carne proveniente da animali macellati conformemente ai loro precetti religiosi, i quali sarebbero contrari alla tecnica dello stordimento reversibile, la legge regionale viola il regolamento n. 1099/2009 1 e impedisce pertanto ai credenti di praticare la loro religione. In tale contesto, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale per chiedere, principalmente, se il diritto dell’Unione osti alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale.
Giudizio della Corte
La Corte, riunita in Grande Sezione, rileva, anzitutto, che il principio dello stordimento dell’animale prima dell’abbattimento, istituito dal regolamento n. 1099/2009, risponde all’obiettivo principale di protezione del benessere degli animali perseguito da tale regolamento. Al riguardo, sebbene il regolamento 3 ammetta la prassi della macellazione rituale, nel cui ambito l’animale può essere abbattuto senza previo stordimento, tale forma di macellazione è tuttavia autorizzata solo a titolo derogatorio nell’Unione e unicamente al fine di garantire il rispetto della libertà di religione. Peraltro gli Stati membri possono adottare norme nazionali intese a garantire agli animali, durante l’abbattimento, una protezione maggiore rispetto a quella prevista dal regolamento nell’ambito della macellazione rituale. In tal modo, il regolamento rispecchia il fatto che l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi. Tuttavia, il regolamento non procede esso stesso alla necessaria conciliazione tra il benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione, ma si limita a fornire le linee guida per la conciliazione tra questi due valori che spetta agli Stati membri effettuare. Ne consegue che il regolamento n. 1099/2009 non osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di stordimento preliminare all’abbattimento degli animali, applicabile anche nell’ambito di una macellazione prescritta da riti religiosi, purché, tuttavia, nel fare ciò, gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.
Nell’ambito dell’esame della proporzionalità della limitazione, la Corte conclude che le misure contenute nella legge regionale consentono di garantire un giusto equilibrio tra l’importanza attribuita al benessere degli animali e la libertà dei credenti ebraici e musulmani di manifestare la loro religione. Al riguardo, essa constata, in primo luogo, che l’obbligo di stordimento reversibile è idoneo a realizzare l’obiettivo della promozione del benessere degli animali. In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere necessario dell’ingerenza, la Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione ha inteso riconoscere a ciascuno Stato membro un ampio margine discrezionale nell’ambito della conciliazione tra la protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento e il rispetto della libertà di manifestare la propria religione.