Misure di Eradicazione e Controllo
Peste Suina Africana
Comuni compresi nelle zone di restrizione
A seguito di casi di peste suina africana vengono istituite delle zone di restrizione sancite dalla Commissione Europea con un apposito Regolamento che aggiorna l’elenco dei comuni compresi al loro interno. In funzione del livello di rischio e, conseguentemente, del livello di severità delle restrizioni che vengono applicate, le zone sono denominate, in ordine di rischio crescente, di tipo I, II, III.
Zona di restrizione di tipo I
È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.
Zona di restrizione di tipo II
È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana in cinghiali selvatici.
Zona di restrizione di tipo III
È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.
Comuni dell’Emilia-Romagna compresi nelle zone di restrizione
ultimo aggiornamento REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1924 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2025 che rettifica e modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2051 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2025 che rettifica e modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
| ZONA | PROVINCIA | COMUNI |
|---|---|---|
| I | PC | Besenzone, Caorso, San Pietro in Cerro, Cortemaggiore, Villanova sull’Arda, Monticelli d’Ongina; |
| I | PR | Soragna, Fontanellato, Parma, Fontevivo, Busseto, Neviano, Traversetolo, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugolo; |
| I | RE | Castelnovo ne’ Monti, Vetto, Villa Minozzo; |
| II | PC | Vernasca, Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere, Agazzano, Bobbio, Coli, Farini, Pianello Val Tidone, Piozzano, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Gragnano Trebbiense, Morfasso, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino, Castell’Arquato, Alseno, Fiorenzuola d’Arda, Pontenure, Cadeo, Piacenza (a sud della A21 e della A1), Lugagnano Val d’Arda, Carpaneto Piacentino; |
| II | PR | Fornovo di Taro, Terenzo, Solignano, Varano de’ Melegari, Noceto, Medesano, Salsomaggiore Terme, Pellegrino Parmense, Calestano, Bore, Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro, Varsi, Valmozzola, Berceto, Corniglio, Fidenza, Langhirano, Collecchio, Sala Baganza, Calestano, Felino, Palanzano, Monchio Delle Corti, Tizzano Val Parma; |
| II | RE | Ventasso |
| III | PC | Ponte dell’Olio, Gropparello, Gazzola, Travo, Gossolengo, Bettola, Rivergaro, Podenzano, Vigolzone, San Giorgio Piacentino |
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Misure previste per le attività all’aperto nelle aree di restrizione
e misure in vigore nelle zone di restrizione di tipo I e II sono state stabilite nelle ordinanze del Commissareio straordinario alla PSA n. 3/2025 e n. 4/2025.
In entrambe le zone di restrizione, come anche in tutto il territorio nazionale, chiunque rinvenga esemplari di cinghiali selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente al servizio veterinario della AUSL territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’AUSL stessa. Per la segnalazione, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione un numero unico regionale 051 6092124.
L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna, sia in zona di restrizione I che in zona di restrizione II, devono svolgersi nel rispetto delle misure di biosicurezza conformi alle ordinanze del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025 e n. 4/2025.
In zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria al cinghiale e l’attività venatoria nei confronti di altre specie è soggetta a limitazioni riportate nell'articolo 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2005.
Le altre attività all'aperto non hanno limitazioni in zona di restrizione I.
In zona di restrizione II, invece, tutte le attività all'aperto devono essere svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza riportate nell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025. Quelle che prevedono un numero di partecipanti superiore a 20 richiedono l'acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'autorità comunale, a seguito di parere favorevole espresso dalla AUSL come previsto dall'articolo 10, punto 6, della citata ordina commissariale.
Principale normativa relativa a misure di controllo per la peste suina africana (zone di restrizione e zone libere)
ORDINANZA n. 3/2025 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e ss.mm.ii
Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romanga n. 16 del 08/02/2024
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