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Misure previste per le attività all’aperto nelle aree di restrizione
e misure in vigore nelle zone di restrizione di tipo I e II sono state stabilite nelle ordinanze del Commissareio straordinario alla PSA n. 3/2025 e n. 4/2025.
In entrambe le zone di restrizione, come anche in tutto il territorio nazionale, chiunque rinvenga esemplari di cinghiali selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente al servizio veterinario della AUSL territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’AUSL stessa. Per la segnalazione, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione un numero unico regionale 051 6092124.
L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna, sia in zona di restrizione I che in zona di restrizione II, devono svolgersi nel rispetto delle misure di biosicurezza conformi alle ordinanze del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025 e n. 4/2025.
In zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria al cinghiale e l’attività venatoria nei confronti di altre specie è soggetta a limitazioni riportate nell'articolo 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2005.
Le altre attività all'aperto non hanno limitazioni in zona di restrizione I.
In zona di restrizione II, invece, tutte le attività all'aperto devono essere svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza riportate nell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025. Quelle che prevedono un numero di partecipanti superiore a 20 richiedono l'acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'autorità comunale, a seguito di parere favorevole espresso dalla AUSL come previsto dall'articolo 10, punto 6, della citata ordina commissariale.