Misure di Eradicazione e Controllo

Peste Suina Africana

Comuni compresi nelle zone di restrizione

A seguito di casi di peste suina africana vengono istituite delle zone di restrizione sancite dalla Commissione Europea con un apposito Regolamento che aggiorna l’elenco dei comuni compresi al loro interno. In funzione del livello di rischio e, conseguentemente, del livello di severità delle restrizioni che vengono applicate, le zone sono denominate, in ordine di rischio crescente, di tipo I, II, III.

Zona di restrizione di tipo I

È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

Zona di restrizione di tipo II

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana in cinghiali selvatici.

Zona di restrizione di tipo III

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.

Comuni dell’Emilia-Romagna compresi nelle zone di restrizione

ultimo aggiornamento Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1795 della Commissione, del 16 luglio 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che probabilità speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana  recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

 

Modifica
TIPO PROVINCIA COMUNI
I PC Caorso, Calendasco, Piacenza, Monticelli D'Ongina, Castelvetro Piacentino, Villanova Sull'Arda, Sarmato, Rottofreno, Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Castel San Giovanni
I PR Soragna, Fontanellato, Parma (a nord della via Emilia e della tangenziale e ad est del fiume Parma), Fontevivo, Busseto (a est della ferrovia) Montechiarugolo, Polesine Zibello;
I RE Casina, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Castellarano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Baiso, Viano, Scandiano, Canossa, Montecchio, Bibbiano;
I MO Montecreto, Sestola, Pavullo nel Frignano, Prignano sulla Secchia, Polinago, Serramazzoni, Montese;
I BO Camugnano, Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli, Castel di Casio.
II PC Vernasca, Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere, Agazzano, Bobbio, Coli, Farini, Pianello Val Tidone, Piozzano, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Morfasso, Ziano Piacentino, Castell'Arquato, Alseno, Fiorenzuola d'Arda, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto Piacentino, Ponte dell'Olio, Gropparello, Gazzola, Travo, Bettola, Rivergaro, Podenzano, Vigolzone, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Besenzone, Cortemaggiore, Cadeo, Pontenure;
II PR Fornovo di Taro, Terenzo, Solignano, Varano de' Melegari, Noceto, Medesano, Salsomaggiore Terme, Pellegrino Parmense, Calestano, Bore, Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro, Varsi, Valmozzola, Berceto, Corniglio, Fidenza, Langhirano, Collecchio, Sala Baganza, Calestano, Felino, Palanzano, Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Parma (a sud della via Emilia e della tangenziale e ad ovest del fiume Parma), Busseto (a ovest della ferrovia), Neviano degli Arduini, Traversetolo, Lesignano de' Begni;
II RE Ventasso, Villa Minozzo, Toano, Vetto, Carpineti, Castelnuovo ne' Monti;
II MO Pievepelago, Frassinoro, Riolunato, Fiumalbo, Lama Mocogno, Palagano, Montefiorino, Fanano a nord della SP324.
III MO Fanano a sud della SP324;
III PR Monchio delle Corti (la porzione di Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano che confina con la Regione Toscana);
III RE Ventasso (la porzione di Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano che confina con la Regione Toscana).
III BO Alto Reno Terme, Lizzano in Belvedere;

Ultimo aggiornamento: Luglio 2026

Misure previste per le attività all’aperto nelle aree di restrizione

Le misure da applicare nelle zone di restrizione sono declinate nell’Ordinanza del Commissario Straordinario PSA n. 4/2026.

Oltre alle misure di controllo e sorveglianza da adottare in tutte le zone di restrizione per la PSA, applicate con diversa gradazione sulla base dei differenti livelli di rischio sanitario, sia negli allevamenti di suini e sia nelle attività venatorie e di controllo della specie cinghiale e delle altre specie, l’emergenza richiama la collaborazione di tutti per mettere in atto alcune precauzioni per evitare la diffusione del virus nei territori in cui la malattia è presente nel cinghiale.

L’Ordinanza n. 4/2026 impone l’obbligo di segnalazione di cinghiali morti o loro parti e l’informazione deve essere diffusa capillarmente nelle zone di restrizione al fine di individuare precocemente la malattia e di rimuovere dal bosco fonti di infezione.

Chiunque rinvenga esemplari di cinghiali selvatici morti o moribondi, sia in zona indenne sia in zone di restrizione,  deve segnalarlo immediatamente al servizio veterinario della AUSL territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’AUSL stessa. Per la segnalazione, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione un numero unico regionale 051 6092124.

L’Ordinanza prevede, per le zone di restrizione,  l’affissione di apposita segnaletica di avviso e la regolamentazione delle attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane ludico-ricreative e sportive, di cui all’allegato 2 della Ordinanza, con un numero superiore alle 20 persone.

In particolare, sono previste attenzioni da adottare nelle attività all’aperto in territori che ricadono nelle zone di restrizione II/III.

Esse riguardano:
1. Le attività all’aperto svolte nel bosco
2. Le attività all’aperto agrosivocolturali

Solo nel caso di attività all’aperto svolte in aree rurali boscate o prative con più di 20 persone, la normativa nazionale richiede un protocollo di biosicurezza adottato dall’Ente organizzatore validato dalla ASL, al fine di contenere il rischio di contaminazione e diffusione della PSA in altri territori.

Le attività all’aperto nelle zone di restrizione svolte singolarmente o iniziative di gruppi ristretti, sotto le 20 persone, non sono invece oggetto di autorizzazione/parere preventivo, ma devono essere adottati comportamenti atti ad evitare la diffusione della malattia quali:
- parcheggiare solo in apposite aree o su asfalto, - indossare le calzature sul posto
- rimanere sempre sui sentieri e tenere il cane al guinzaglio
- non campeggiare al di fuori delle aree attrezzate
- cambiare le calzature e disinfettale sul posto al termine dell’escursione/attività con prodotti per la casa come candeggina o ammoniaca
- disinfettare bene le ruote di veicoli e bici se utilizzati nel bosco
- lavare i vestiti a casa al termine della giornata
- lavare bene a casa le scarpe, rimuovendo bene lo sporco, e disinfettare subito dopo con candeggina o ammoniaca (rimando a locandina per escursionisti).

SEI UN OPERATORE DI SANITÀ PUBBLICA?

Iscriviti all'Area Riservata di Alimenti&Salute

potrai avere accesso a documenti, atti, protocolli, elenchi, corsi... riservati agli operatori

TOP