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Comuni compresi nelle zone di restrizione I e II
A seguito di casi di peste suina africana vengono istituite delle zone di restrizione sancite dalla Commissione Europea con un apposito Regolamento che aggiorna l’elenco dei comuni compresi al loro interno. In funzione del livello di rischio e, conseguentemente, del livello di severità delle restrizioni che vengono applicate, le zone sono denominate, in ordine di rischio crescente, di tipo I, II, III.
Zona di restrizione di tipo I
È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.
Zona di restrizione di tipo II
È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana in cinghiali selvatici.
Zona di restrizione di tipo III
È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.
Misure previste per le attività all’aperto nelle aree di restrizione
Le misure in vigore nelle zone di restrizione di tipo I e II sono state stabilite con ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5/2023 recepita con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 142 del 10/2/2024.
In entrambe le zone di restrizione, come anche in tutto il territorio nazionale, chiunque rinvenga esemplari di cinghiali selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente al servizio veterinario della AUSL territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’AUSL stessa. Per la segnalazione, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione un numero unico regionale 051 6092124.
L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna, sia in zona di restrizione I che in zona di restrizione II, devono svolgersi nel rispetto delle misure di biosicurezza conformi all’allegato I dell’ordinanza del Commissario alla PSA n. 5/2023 recepita con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 142 del 10/2/2023.
In zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria al cinghiale e l’attività venatoria nei confronti di altre specie è soggetta a limitazioni riportate nell’articolo 3 dell’ordinanza stessa.
Le altre attività all’aperto non hanno limitazioni in zona di restrizione I, mentre in zona di restrizione II per potere essere svolte devono essere autorizzate dai sindaci (previo parere favorevole della AUSL e del Commissario Straordinario alla PSA).
Tutte le attività all’aperto consentite in zona di restrizione II devono essere svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'allegato II dell'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna 142/2023 in applicazione di quanto previsto dall'ordinanza del Commissario n. 5/2023 e riportate nei punti seguenti.
Trekking in zona di restrizione II
Biking in zona di restrizione II
Pesca dilettantistica e sportiva in zona di restrizione II
Attività agrosilvocolturali in zona di restrizione II
Monitoraggio ambientale e faunistico in zona di restrizione II