Nonostante i tartufi siano a tutti gli effetti dei funghi ipogei spontanei godono di una regolamentazione e una legislazione specifica dalla raccolta alla commercializzazione.
In primo luogo, per poter raccogliere l’ambito carpoforo, denominato erroneamente “tubero”, bisogna aver superato un esame atto a rendere il raccoglitore responsabile anche della sua identificazione per il consumo e la commercializzazione.
L’esame abilita il raccoglitore all’identificazione del micete, alla possibilità di accedere ai fondi aperti nei terreni non coltivati, imponendo regole precise sulle modalità di raccolta.
La normativa disciplina anche le modalità di gestione delle tartufaie coltivate, zone in cui l’accesso è limitato, bandito o condizionato dal regolamento del consorzio di appartenenza.
L’epoca di raccolta viene determinata a livello regionale con la pubblicazione di appositi calendari
La commercializzazione viene poi limitata ad alcune precise specie di tartufi, condizionata a specifiche modalità di conservazione e al possesso di determinati requisiti.
Le principali normativa di riferimento sono:
- Legge 16 dicembre 1985, n. 752
- Legge Regionale n. 24 del 1991.