FUNGHI

Raccolta e conservazione

Per la raccolta dei funghi epigei è obbligo munirsi di apposito tesserino.

Per conoscere le modalità di rilascio del tesserino, rivolgersi agli Enti competenti per territorio nel quale s'intende effettuare la raccolta.

Per i territori montani: alle Unioni Montane o Unioni di Comuni;

Per i territori istituiti a parco: agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Per i territori di pianura, Comuni o le loro Unioni, il tesserino per la raccolta si identifica con la ricevuta di versamento di 10 euro sul C.C.P. dedicato n. 1042629541

Per maggiori informazioni consultare la pagina web della Regione

Nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti.

La raccolta è, di norma, consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

Non raccoglierli in aree a rischio inquinamento (es.: discariche, strade ad intenso traffico veicolare, vicinanze di aeroporti, inceneritori, colture trattate con antiparassitari, parchi e giardini cittadini, industrie, cimiteri, centrali elettriche).

  1. Interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie. Si raccomanda di raccogliere gli esemplari sani, consistenti e non alterati.
  2. Staccarli dal micelio con movimento rotatorio e non tagliarli.
  3. Procedere, sul luogo del ritrovamento, ad una loro sommaria pulizia.
  4. Una volta raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati (es.: cestini di vimini), per consentire la diffusione delle spore e ridurre il danneggiamento da compressione.

È vietata la raccolta mediante l'uso di:

  • rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante;
  • sacchetti di plastica, che accelerano la decomposizione ed impediscono la diffusione delle spore.

Ogni persona può raccogliere massimo kg. 3 di funghi. Non più di kg. 1 delle specie Amanita caesarea e Calocybe gambosa. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.

Diversi quantitativi massimi di raccolta possono essere indicati nei regolamenti emanati dagli Enti competenti per territorio.

I funghi raccolti da un minore di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito della persona, munita di tesserino, che li accompagna.

È vietata la raccolta di:

  • Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus e Boletus reticulatus) con diametro del cappello inferiore a cm. 3,
  • Calocybe gambosa e Cantharellus cibarius con diametro del cappello inferiore a cm. 2,
  • Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso,
  • funghi decomposti, anche parzialmente.

È inoltre vietato danneggiare o distruggere volontariamente i funghi epigei spontanei di qualunque specie.

Dopo la raccolta riporli in ambiente fresco ed areato od in frigorifero a circa +4° C, nello scomparto del frigo destinato alle verdure. Facendo trascorrere il minor tempo possibile tra la raccolta e la preparazione. Sottoporre a congelamento solo funghi cotti o sbollentati.

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