Le regole per l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e di salute (CLAIMS)
Data di pubblicazione: Mer, 12/20/2006
Il Regolamento 1924/2006 stabilisce le regole per l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e di salute salute (CLAIMS) che possono essere proposte sulle etichette degli alimenti e/o con la pubblicità. Lo scopo del regolamento è quello di proteggere la salute dei consumatori e renderli più consapevoli delle scelte attraverso la corretta informazione.
Il claim di un prodotto alimentare può essere utilizzato solo se:
- Veritiero e basato su dati scientifici
- Non attribuisce all’alimento proprietà che prevengono, curano e/o guariscono malattie
I claim nutrizionali e di salute, ad oggi autorizzati, sono reperibili sul sito della Commissione Europea in lingua inglese: Registro commissione europea - Claims nutrizionali e salutistici
Il registro della commissione europea:
Art. 13 par. 1 : Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia:
- Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:
- il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o
- funzioni psicologiche e comportamentali, o
- fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare.
da pag. 1 a pag. 81, in ordine alfabetico
Art. 13 par. 5: Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3 basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18.
da pag. 82 a pag.86, in ordine alfabetico
Art. 14 par. 1: Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.
da pag. 87 a pag. 98, in ordine alfabetico