Il Regolamento (UE) 2017/625, al titolo V "Programmazione e relazioni", articoli da 109 a 114, prevede che in ogni Paese dell’UE sia predisposto e attuato un Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP-PNI), strutturato in maniera completa ed organica, che descriva l’organizzazione dei controlli, le attività correlate e i soggetti coinvolti, al fine di assicurare la conformità alle normative da parte degli Operatori dei settori interessati.
Il Piano Regionale Integrato della Regione Emilia-Romagna 2020-2022
Seguono le presentazioni dell'evento che si è tenuto il 21 ottobre 2022 dal titolo: "Nucleo di coordinamento a supporto del Piano Regionale Integrato 2020-2022".
Regione Emilia-Romagna 2017
Gli obiettivi del PRI sono i seguenti:
- contrasto delle zoonosi, attraverso la rete di epidemio-sorveglianza, la gestione di specifici piani di monitoraggio e di controllo
- monitoraggio e contrasto delle contaminazioni chimiche volontarie e di origine ambientale in relazione alle produzioni agro-zootecniche
- raggiungimento e mantenimento delle qualifiche sanitarie del patrimonio zootecnico contemplate nei piani di sorveglianza, approvati dall’Unione Europea e negli specifici Piani nazionali e regionali,
- raggiungimento e mantenimento dei livelli di controllo ufficiale previsti dagli specifici LEA, e integrati dai documenti di categorizzazione del rischio, nazionali e regionali
- supporto al sistema agro alimentare della Regione Emilia-Romagna ai fini del raggiungimento dello standard sanitario dei Paesi Terzi verso cui gli Operatori del settore alimentare intendono esportare;
- ridefinizione delle modalità di funzionamento del sistema regionale di allerta rapido in sicurezza alimentare (RASFF)
- ridefinizione delle modalità di coordinamento tra Autorità Competente Regionale e Autorità Competenti Locali
- ridefinizione della implementazione del sistema informativo regionale e dei collegati flussi regionali e verso il SSN
- miglioramento continuo della qualità dei controlli ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, fondato sull’applicazione dei contenuti delle DGR n. 1488/2012 , DGR n. 1510/2013 , Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004, Rep. Atti n.212/CSR del 10 novembre 2016” nonchè sui collegati atti di indirizzo regionale.
Regione Emilia-Romagna 2017
Il D.P.C.M 12 Gennaio 2017 decreta all’articolo 1 che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:
- prevenzione collettiva e sanità pubblica
- assistenza distrettuale
- assistenza ospedaliera
Per quanto riguarda la Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, vengono individuate sette Aree di intervento che includono programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute. Sono esclusi da questo livello le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente.
L’informazione epidemiologica, anche quando non espressamente citata fra le componenti del programma, dovrà comunque guidare le Aziende Sanitarie nella pianificazione, attuazione e valutazione dei programmi e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute.
Fra le sette aree di intervento, due interessano in particolare l’Area Sanità Veterinaria e Igiene degli alimenti:
D. Salute animale e igiene urbana veterinaria
E. Sicurezza alimentare – Tutela della Salute dei consumatori
Ogni area comprende diversi programmi di attività.
A tale proposito, vengono di seguito riportati:
- i diversi programmi attività afferenti alle due aree
- i Piani regionali individuati nell’ambito del PRI
Per stabilire la correlazione con le aree di intervento previste dal DPCM 12 Gennaio 2017 e i LEA previsti dal DPCM 20 Novembre 2009, sono state costruite quattro tabelle specifiche (Tabella di correlazione LEA DPCM 20 Novembre 2009 e LEA DPCM 12 Gennaio 2017) e all’interno di ogni scheda di Piano specifico sono stati individuati i programmi / attività correlati.
Regione Emilia-Romagna 2017
Il Regolamento (CE) 882/04 “relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”, assegna agli Stati Membri la responsabilità della attuazione del sistema di controllo ufficiale sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA).
Al contempo il Regolamento stabilisce la “ratio” con cui deve essere organizzato ed effettuato il controllo ufficiale, disponendo che “i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata”.
La categorizzazione del rischio di un OSA costituisce la base per definire una “appropriata” frequenza di controllo come attività di base programmata.
L’attività che ne deriva non è ovviamente esaustiva della programmazione del controllo ufficiale che viene effettuata a livello locale; questo documento non contempla infatti le attività che i servizi dovranno effettuare a seguito di follow up, su richiesta degli OSA e/o di altre amministrazioni o in casi di emergenza.
La Regione Emilia-Romagna con nota prot. 302636 del 27/12/2012 1 aveva fornito il “Protocollo tecnico per la categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna” ai fini della organizzazione del controllo ufficiale dei Servizi SIAN e SVET, coerente con il modello regionale di accreditamento dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DGRER 385/2011 2 e DGRER 1488/2012 3).
Il Ministero della Salute ha sancito accordo con le Regioni e le Provincie autonome per il miglioramento delle attività di controllo ufficiale recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGRER 1510 del 28/10/2013.
La conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10/11/2016 5 ha approvato le “Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento 882/04 e 854/04”.
Sulla base delle modifiche normative di cui sopra, si rende quindi necessario procedere alla rielaborazione degli indirizzi regionali per la categorizzazione del rischio degli OSA dei comparti di competenza SIAN e SVET allo scopo di:
- conformare il contenuto di tale documento alle Linee Guida nazionali
- tenere conto dell’esperienza maturata nei 5 anni ormai trascorsi dalla sua prima applicazione sul territorio regionale
- applicare i principi della categorizzazione del rischio anche agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.(CE) 852/04 di competenza SIAN
- uniformare le definizioni delle entità produttive in conformità al Piano Regionale Integrato6 ed alla Master List ministeriale
Regione Emilia-Romagna 2017
Il Regolamento (CE) 882/04 “relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”, assegna agli Stati Membri la responsabilità della attuazione del sistema di controllo ufficiale sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e dei Mangimi (OSM).
Al contempo il Regolamento stabilisce la “ratio” con cui deve essere organizzato ed effettuato il controllo ufficiale, disponendo che: “i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata”. La categorizzazione del rischio di un OSA/OSM, costituisce la base per definire una “appropriata” frequenza di controllo come attività di base programmata.
L’attività che ne deriva non è ovviamente esaustiva della programmazione del controllo ufficiale che viene effettuata a livello locale; questo documento non contempla infatti le attività dei servizi effettuata su richiesta dell’operatore del settore alimentare o da altre amministrazioni o in casi di emergenza.
Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:
- dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali
- dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
- l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti
- qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.